1. Al fine di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo delle aree naturali protette di cui all'articolo 7 della
a) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e allo sport;
b) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allestimento di percorsi naturalistici ed escursionistici posti su aree pubbliche o ad uso pubblico;
c) interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in ordine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette, con particolare riferimento, oltre che agli aspetti naturalistici, alle tradizioni etnografiche, enogastronomiche e alla cultura locale;
d) ideazione, organizzazione, promozione di itinerari didattici, viaggi di istruzione e iniziative variamente afferenti al turismo sostenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettive dell'area naturale protetta;
e) studi, analisi, ricerche e indagini finalizzati a evidenziare le caratteristiche qualitative e quantitative del turismo nelle singole aree naturali protette e funzionali all'individuazione delle più opportune linee guida per lo sviluppo del turismo sostenibile;
f) campagne, iniziative ed eventi tesi a promuovere la conoscenza e la pratica del turismo sostenibile nelle aree naturali protette.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande relativi al Fondo di cui al comma 1.